{"id":49,"date":"2008-10-28T10:07:19","date_gmt":"2008-10-28T09:07:19","guid":{"rendered":"http:\/\/coopcrea.it\/wp-new\/index.php\/2008\/10\/28\/regolamento-interno\/"},"modified":"2017-10-16T11:28:31","modified_gmt":"2017-10-16T09:28:31","slug":"regolamento-interno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/coopcrea.it\/index.php\/2008\/10\/28\/regolamento-interno\/","title":{"rendered":"Regolamento interno"},"content":{"rendered":"<h3>Art. 1\t Nozione di regolamento \t<\/h3>\n<p>Il presente regolamento ha lo scopo  &#8211; ai sensi dell\u2019articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, &#8211; di disciplinare l\u2019organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.  <\/p>\n<h3>Art. 2\tRapporti di lavoro instaurabili e relative modalit\u00e0 di scelta <\/h3>\n<p>         Il personale che lavora nella cooperativa \u00e8 composto di norma da soci. Solo eccezionalmente e sempre per incarichi di lavoro a tempo determinato saranno ammessi al lavoro non soci. Ai sensi dell\u2019art. 1, comma 3, della legge 142.\/01, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro: <\/p>\n<ul>\n<li>subordinato; <\/li>\n<li>autonomo; <\/li>\n<li>di collaborazione coordinata non occasionale. <\/li>\n<\/ul>\n<p>Tra  socio lavoratore e cooperativa sar\u00e0 inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro, purch\u00e9 compatibile con la posizione di socio. La scelta del tipo di rapporto di lavoro \u00e8 rimessa alla volont\u00e0 del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalit\u00e0 con cui si svolger\u00e0 il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all\u2019assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell\u2019organizzazione aziendale e produttiva. <br \/>In particolare saranno riferiti: <\/p>\n<ul>\n<li>al vincolo di subordinazione tutti i rapporti di lavoro collegati a mansioni sia direttive che esecutive inserite nell\u2019organigramma aziendale. <\/li>\n<li>Al rapporto di lavoro autonomo i rapporti di lavoro collegati a mansioni che necessitano di specifiche professionalit\u00e0 legali o amministrative o aventi comunque carattere di consulenza. <\/li>\n<li>Al rapporto di collaborazione coordinata non occasionale i rapporti di lavoro collegati a mansioni che necessitano di specifiche professionalit\u00e0 in ordine a peculiari caratteristiche dei progetti di lavoro. <\/li>\n<\/ul>\n<p>Per i soci lavoratori la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell\u2019entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altres\u00ec conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicher\u00e0 al socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa. Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa e i soci, precedentemente l\u2019entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi La cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto sulla base della manifestazione di volont\u00e0 delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.   <\/p>\n<h3>Art. 3\t Struttura gerarchica dell\u2019impresa e organizzazione e direzione del lavoro  <\/h3>\n<p>La struttura gerarchica dell\u2019impresa  \u00e8 data dall\u2019organigramma aziendale riportato in allegato n\u00b0 1.    <\/p>\n<h4>RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO  <\/h4>\n<h3>Art. 4\tCondizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato  <\/h3>\n<p>Qualora lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 della cooperativa  richieda prestazioni d\u2019opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.Il rapporto di lavoro potr\u00e0 essere stipulato a tempo parziale, nonch\u00e9 a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge. Il socio che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato ha la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato sussistendone le condizioni.     <br \/>La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio \u00e8 subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del C.d.A.    In presenza di pi\u00f9 soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parit\u00e0 di condizioni verr\u00e0 adottato il criterio della maggior anzianit\u00e0 di iscrizione nel libro soci.   <\/p>\n<h3>Art. 5\tCCNL applicabile e trattamento economico  <\/h3>\n<p>Il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sar\u00e0 proporzionato alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro prestato.  <br \/>Ai fini del trattamento economico di cui sopra si richiama il CCNL per le  lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In tale ambito il presente regolamento disciplina specificamente quanto segue: <\/p>\n<p> Il lavoro assegnato viene svolto nei giorni e nelle ore come da contratto da parte dei soci lavoratori il cui rapporto sia in forma subordinata. Essi fanno riferimento, per la mansione e l\u2019organizzazione del lavoro, al progetto e\/o al regolamento del servizio in cui sono inseriti e al coordinatore Nell\u2019ambito delle leggi vigenti, i soci si dichiarano disponibili a misure di flessibilit\u00e0 degli orari in relazione all\u2019organizzazione del servizio, ai bisogni dell\u2019utenza e a qualsiasi emergenza. Ugualmente i soci che abbiano un contratto part-time, si dichiarano disponibili a misure di flessibilit\u00e0 rispetto al monte ore lavorato, sempre nell\u2019ambito delle leggi vigenti.  <\/p>\n<h4>Comportamento in servizio (art. 40 CCNL) <\/h4>\n<p>\u2022\tI soci sono consapevoli del livello di professionalit\u00e0 che la cooperativa persegue, anche tramite una continua attivit\u00e0 di formazione e aggiornamento, nell\u2019ambito degli obiettivi dichiarati di qualit\u00e0 del lavoro.  Essi, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, devono impostare il proprio contegno, a cominciare dal linguaggio, l\u2019abbigliamento e il comportamento, al rispetto e alla comprensione dell\u2019utenza e dei colleghi in particolare, agendo con criteri di responsabilit\u00e0, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione e alle regole del servizio, osservando in modo scrupoloso i propri doveri.             <\/p>\n<h4>Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio (art. 46 CCNL) <\/h4>\n<p>\u2022\tL\u2019utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio \u00e8 subordinato alla autorizzazione del coordinatore del proprio servizio su apposito modulo. In base alla suddetta autorizzazione viene corrisposta una indennit\u00e0 chilometrica sulla base di un rendiconto autocertificato. L\u2019indennit\u00e0 chilometrica \u00e8 stabilita dal C. di A. <\/p>\n<h4>       Ferie (art. 59 CCNL) <\/h4>\n<ul>\n<li>Per garantire continuit\u00e0 di rapporto con l\u2019utenza e efficienza di servizio la direzione si impegna a utilizzare per le sostituzioni di chi gode le ferie personale gi\u00e0 inserito nel servizio. A fronte di questo impegno che salvaguarda la continuit\u00e0 del livello operativo, le ferie verranno concesse contemporaneamente a due persone al massimo per ogni servizio. <\/li>\n<li>Per quanto riguarda il periodo estivo dal 01\/06 al 30\/09 il piano ferie di tutti i servizi dovr\u00e0 essere redatto entro il 15\/06 di ogni anno. Perch\u00e9 ci\u00f2 sia possibile le richieste per le ferie da godere nel suddetto periodo (per un tetto massimo di dodici giorni lavorativi nell\u2019intero periodo estivo) dovranno essere presentate al coordinatore del servizio a partire dal 01\/05 e comunque entro e non oltre il 31\/05, per iscritto su apposito modello.  <\/li>\n<li>Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze del servizio, tenendo conto della data di presentazione della richiesta e del calendario ferie dell\u2019anno precedente per turnare i periodi tradizionalmente pi\u00f9 richiesti. <\/li>\n<li>Le richieste che perverranno dopo il 31\/05 saranno soddisfatte solo in assenza di analoga richiesta pervenuta in tempo utile. <\/li>\n<li>Le stesse modalit\u00e0 sopra indicate saranno seguite anche per i periodi delle festivit\u00e0 di Natale e Pasqua, salvo che per il periodo da richiedere che preferibilmente dovr\u00e0 essere pi\u00f9 breve di 6 giorni in modo da permettere il godimento delle ferie in quei periodi al pi\u00f9 alto numero possibile di personale. Si tenga conto comunque di una rotazione tra il personale di ogni servizio per quanto riguarda il godimento delle ferie nelle principali festivit\u00e0 dell\u2019anno. <\/li>\n<li>Per il restante periodo dell\u2019anno, salvo casi che rivestano il carattere d\u2019urgenza e per richieste di ferie per non pi\u00f9 di 3 giorni, le richieste per essere soddisfatte, sempre nel limite di non pi\u00f9 di due persone per servizio nello stesso periodo e per un tetto non superiore alle tre settimane consecutive, dovranno essere presentate al coordinatore del servizio per iscritto su apposito modulo almeno 10 giorni prima dell\u2019inizio del periodo di ferie richiesto onde poter organizzare la sostituzione con le garanzie di continuit\u00e0 e efficienza del servizio. <\/li>\n<li>Le eventuali chiusure annuali del servizio, ove stabilite per calendario, sono computate come ferie. Le ferie restanti saranno godute con le modalit\u00e0 di cui sopra. Le ferie maturate al 31\/12 dovranno essere godute entro il 30\/06 dell\u2019anno successivo pena la decadenza del diritto. Eventuali eccezioni che si rendessero necessarie per esigenze di servizio verranno concordate con la direzione        <\/li>\n<\/ul>\n<h4>Diritto allo studio (art. 68 CCNL) <\/h4>\n<ul>\n<li>Le domande per il diritto allo studio devono essere presentate al protocollo della cooperativa entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno. <\/li>\n<li> Tra le domande pervenute entro la data suddetta sar\u00e0 data la precedenza a quelle per il conseguimento di titoli di studio costituenti una pi\u00f9 ampia e approfondita qualificazione dell\u2019area inerente al lavoro esercitato nella cooperativa dallo stesso socio richiedente. In presenza di domande in numero superiore al 2% del personale in servizio al 31\/12 dell\u2019anno precedente, sar\u00e0 possibile suddividere il monte orario complessivo del diritto allo studio in trance non inferiori a 50 ore l\u2019una. Se i richiedenti, a parit\u00e0 di condizioni, saranno in numero ancora maggiore, si proceder\u00e0 ad una ulteriore selezione in cui sar\u00e0 tenuto conto di favorire coloro che non hanno ancora usufruito del diritto allo studio, quindi della anzianit\u00e0 di servizio e successivamente dell\u2019introduzione in cooperativa di competenze meno presenti e comunque necessarie nell\u2019organico della cooperativa. I soci che usufruiscono delle ore retribuite del diritto allo studio per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, dovranno fornire alla direzione il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.              <\/li>\n<\/ul>\n<h4>Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento dei soci lavoratori (art. 69 CCNL)  <\/h4>\n<ul>\n<li>Il C.di A. provveder\u00e0 ogni anno ad individuare le priorit\u00e0 in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale tenuto conto delle esigenze di servizio. <\/li>\n<li>Il C.di A. individuer\u00e0 contemporaneamente i criteri obiettivi per l\u2019identificazione delle priorit\u00e0 per l\u2019accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all\u2019interno delle singole qualifiche. Nell\u2019adozione dei criteri sar\u00e0 tenuto conto dell\u2019anzianit\u00e0 anagrafica e successivamente di quella di servizio. <\/li>\n<li>Le priorit\u00e0 e i criteri saranno esposti a tutti i soci e ne sar\u00e0 proposta l\u2019approvazione da parte della prima assemblea ordinaria di ogni anno. I soci che usufruiscono dei permessi retribuiti, non cumulabili con i permessi di cui all\u2019art. precedente, dovranno fornire alla direzione il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.        <\/li>\n<\/ul>\n<h4>Attivit\u00e0 di soggiorno (art. 82 CCNL) <\/h4>\n<p>Ai soci impiegati in attivit\u00e0 di soggiorno (permanenza fuori sede comprensiva della notte) viene assicurata la completa copertura delle spese. Ad essi spetta, oltre la normale retribuzione della giornata lavorativa di 7 ore, il recupero di ulteriori 7 ore da concordare con il coordinatore del servizio oltre ad un\u2019indennit\u00e0 di \u00a3. 24.000 per ogni notte trascorsa in attivit\u00e0 di soggiorno. \t  \tCostituisce parte del trattamento economico spettante anche la retribuzione integrativa attribuita, in riconoscimento di particolare professionalit\u00e0 e.\/o impegno dimostrato, dal C.d.A. a titolo di superminimo, ad persona o altra analoga voce retributiva.  L\u2019assemblea potr\u00e0 definire, con apposita delibera, un trattamento economico ulteriore, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalit\u00e0 stabilite in accordi stipulati da Legacoop ai sensi dell\u2019art. 2 della legge n. 142.\/2001. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l\u2019assemblea potr\u00e0 deliberare, su proposta del C.d.A., l\u2019erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi individuati dai precedenti commi del presente articolo, di ulteriori trattamenti economici mediante: <\/p>\n<ul>\n<li> integrazione delle retribuzioni,  <\/li>\n<li>aumento gratuito del capitale sociale.   <\/li>\n<\/ul>\n<h3>Art. 6\tInfrazioni e sanzioni disciplinari.  <\/h3>\n<p>Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonch\u00e9 le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo. In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il C.d.A. pu\u00f2 in qualsiasi momento proporre all\u2019approvazione dell\u2019assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente Nei casi di infrazione di particolare gravit\u00e0, il C.d.A. potr\u00e0 comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.\t  <\/p>\n<h3>Art. 7\tConfigurabilit\u00e0 dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti.  <\/h3>\n<p>La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato d\u2019impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019azienda, pu\u00f2 dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da: a.\tcontrazione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa; b.\tsituazioni temporanee di mercato; c.\tcrisi economiche settoriali e locali; d.\tcarenza di liquidit\u00e0 finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati. Nei casi in cui al presente articolo, l\u2019assemblea potr\u00e0 deliberare, su proposta del C.d.A:, un piano di crisi aziendale con l\u2019indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto \u00e8 possibile i livelli occupazionali. Con riferimento a tutti i settori di attivit\u00e0 della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potr\u00e0 prevedere la possibilit\u00e0 di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorit\u00e0 per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale. Se necessario, l\u2019assemblea potr\u00e0 deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potr\u00e0 essere comunque inferiore al 30% del trattamento globalmente previsto del Contratto collettivo nazionale applicabile.  Nell\u2019applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall\u2019assemblea, il C.d.A. potr\u00e0 tener conto delle situazioni di particolare indigenza in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.  In funzione del superamento dello stato di crisi, l\u2019assemblea potr\u00e0 infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate, di disponibilit\u00e0 alla flessibilit\u00e0 temporale nelle prestazioni lavorative. Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell\u2019occupazione, alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L\u2019assemblea potr\u00e0 differenziare l\u2019applicazione di dette misure a seconda dei settori di attivit\u00e0 e dei rapporti coinvolti.  <\/p>\n<h4>RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE  <\/h4>\n<h3>Art. 8 \u2013 Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato. <\/h3>\n<p> \tAi sensi dell\u2019articolo 6, lettera c, della legge 142\/01, la cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge. \tPer i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. Del Codice civile e nell\u2019articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonch\u00e9 gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.  <\/p>\n<h3>Art. 9 \u2013 Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato  \t<\/h3>\n<p>Qualora lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 della cooperativa richieda prestazioni d\u2019opera non caratterizzata da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento. \tLa stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio \u00e8 subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive e organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.  <\/p>\n<h3>Art. 10 \u2013 Trattamento economico <\/h3>\n<p> \tIl trattamento economico dei soci sar\u00e0 rapportato alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso. \tIn sede di approvazione del bilancio di esercizio l\u2019assemblea potr\u00e0 deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l\u2019erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante: <\/p>\n<ul>\n<li>integrazione del compenso <\/li>\n<li>aumento gratuito del capitale sociale  <\/li>\n<\/ul>\n<h3>Art. 11 \u2013 Modalit\u00e0 di svolgimento dell\u2019incarico.  <\/h3>\n<p>Nello svolgimento dell\u2019incarico il socio gode della pi\u00f9 ampia autonomia e discrezionalit\u00e0 organizzativa, garantendo l\u2019adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell\u2019apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell\u2019incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalit\u00e0 di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ci\u00f2 sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e.\/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell\u2019incarico a terzi.   <\/p>\n<h3>Art. 12 \u2013 Obblighi del socio  <\/h3>\n<p>Prima dell\u2019accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell\u2019ambito di attivit\u00e0 della cooperativa, il socio \u00e8 tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione. \tQualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sar\u00e0 cura del C.d.A. garantire il pieno perseguimento dell\u2019incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira \u00e8 tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro. <\/p>\n<h3>  Art. 13 \u2013 Rinvio  <\/h3>\n<p>Le norme in materia di configurabilit\u00e0 dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui al precedente articolo \u2026 si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo.   <\/p>\n<h3>Art. 14 \u2013 Revoca e scioglimento del rapporto. <\/h3>\n<p> L\u2019accertata oggettiva inidoneit\u00e0 del socio allo svolgimento dell\u2019incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, pu\u00f2 costituire motivo di revoca dell\u2019incarico stesso.    <\/p>\n<h4>NORME FINALI  <\/h4>\n<h3>Art. 15 \u2013 Decorrenza degli effetti del regolamento <\/h3>\n<p> Il presente regolamento interno, approvato dall\u2019assemblea in data \u2026 ai sensi dell\u2019articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno \u2026 \tIl presente regolamento non si applica nei confronti dei soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei confronti dei quali la cooperativa \u00e8 tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. \tPer quanto non previsto dal presente regolamento si far\u00e0 riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonch\u00e9 agli accordi collettivi in quanto applicabili.  <\/p>\n<h3>Art. 16 \u2013 Modificazione del regolamento. <\/h3>\n<p> Il presente regolamento interno potr\u00e0 essere modificato con delibera dell\u2019assemblea ordinaria dei soci.   Viareggio 25\/06\/02<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 1 Nozione di regolamento Il presente regolamento ha lo scopo &#8211; ai sensi dell\u2019articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, &#8211; di disciplinare l\u2019organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. 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