CREA aderisce:
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Manifesto in pdf:
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1 BASTA alla falsa contrapposizione tra il diritto del bambino a vivere nella propria famiglia e il diritto ad essere protetto da situazioni di pregiudizio che possono compromettere in modo irreversibile la sua salute psicofisica.
Il problema non è se si allontanano troppo o si allontanano poco i bambini e gli adolescenti nel nostro Paese, ma piuttosto che l’allontanamento è una misura giudiziaria di protezione indispensabile nelle situazioni di abuso, grave maltrattamento. In via generale, è auspicabile la riduzione del numero degli allontanamenti, ma al contempo è doveroso, sul piano pratico, allontanare con determinazione e tempestività bambini e adolescenti che nel loro contesto familiare subiscono gravi violazioni dei loro diritti. Occorre dunque garantire realmente tutti i sostegni alla famiglia d’origine perché possa essere aiutata a crescere bene i propri figli, contrastando la continua riduzione delle risorse sociali e garantire adeguate risorse di organici per gli operatori (assistenti sociali, educatori, psicologi…) per sostenere le famiglie e prevenire situazioni di rischio, sostenere per ogni bambino e ogni famiglia un progetto appropriato. Occorre altresì garantire l’adeguatezza dei servizi deputati alla protezione e, ove occorre, all’allontanamento dei minorenni, capaci di intervenire con determinazione, nel preminente interesse dei minorenni.
2 BASTA alla falsa contrapposizione tra accoglienza in famiglia e accoglienza in comunità.
Ciascun bambino e adolescente ha diritto – secondo le priorità previste dalla legge n.184/1983 – ad un progetto per sé, attento, pensato, curato, specifico, alla definizione del quale – per quanto e quando possibile – egli deve essere direttamente coinvolto, fin dalle prime fasi della sua definizione e realizzazione. È auspicabile che ogni minorenne allontanato dal proprio nucleo familiare possa fare esperienza di una nuova famiglia che lo accoglie, ma è allo stesso modo auspicabile che – laddove la situazione lo richiede – quel minorenne possa essere accolto in comunità sia essa familiare o educativa. È infatti doveroso assicurare anche la presenza di comunità specializzate capaci di offrire un “sostegno professionale” a quei bambini e ragazzi che hanno subito eventi altamente distruttivi per i quali l’accoglienza in una nuova famiglia sarebbe un intervento nell’immediato “non appropriato” o da preparare nel tempo creandone le condizioni. Il rischio più pericoloso in queste situazioni è di agire sotto l’impulso di ideologie piuttosto che dall’ascolto attento di “quella storia” e di quel bambino o adolescente che va accompagnato verso la ricostruzione di legami affettivi e familiari significativi nei tempi e nei modi rispondenti ai suoi bisogni ed alle sue risorse.Tutte le risorse di accoglienza residenziale vanno poi monitorate attentamente affinché rispondano nel loro funzionamento complessivo ai requisiti di legge e quindi al superiore interesse del minorenne.
3 BASTA alla falsa contrapposizione tra accoglienze brevi e accoglienze a lungo termine.
Se è auspicabile che gli allontanamenti durino il minor tempo possibile e che si concludano ogni qualvolta risulti utile al minorenne con il rientro in famiglia, occorre affermare che vi sono ragazzi il cui preminente interesse richiede che vengano disposti affidamenti o inserimenti in comunità per un tempo a volte prolungato. Ci sono tante situazioni in cui non è possibile né il rientro nella famiglia d’origine né l’attivazione di un percorso adottivo. È allora necessario realizzare, discernendo con attenzione e competenza da parte delle responsabilità istituzionali e professionali preposte, un percorso di vita per il minorenne caratterizzato da un’accoglienza di lunga durata. In queste situazioni è indispensabile che il progetto e la sua evoluzione venga valutato con competenza, tenendo saldamente al centro l’interesse del minorenne e dei suoi bisogni reali.
4 BASTA alla falsa contrapposizione tra servizio pubblico, privato sociale e associazionismo familiare.
I diritti si tutelano solo in uno scenario in cui tanto i servizi pubblici quanto il terzo settore e l’associazionismo familiare sono forti ed operano, senza confusione di ruoli, in strette sinergie a partire dalle proprie titolarità, costruendo corresponsabilità e rifiutando deleghe: solo così possiamo parlare di vera sussidiarietà.
5 BASTA alla confusione giuridica e esperienziale tra affido e adozione.
Un bambino in affido può essere adottato dagli affidatari solo se durante l’affido viene preventivamente accertato dal Tribunale per i Minorenni il suo stato di adottabilità (v. art. 8 legge n. 184/1983). In questi casi va prioritariamente presa in considerazione la disponibilità e l’idoneità degli affidatari e attentamente valutato se l’adozione da parte loro corrisponde al preminente interesse del bambino o adolescente. L’adozione deve essere una misura presa sempre esclusivamente nel superiore interesse del bambino: non può essere motivata da fattori predeterminati quali la lunga durata del periodo di affidamento così come non può essere ritardata o negata solo perché vi è già un progetto di affido familiare. In questi casi estremamente delicati è però assolutamente necessario procedere con grande cautela e gradualità tenendo conto che il bambino o adolescente si trova a vivere un nuovo distacco da legami affettivi faticosamente costruiti.