Galleria delle Differenze

La nostra identità di persone è multipla. Noi siamo molte cose contemporaneamente. Negare questa ricchezza e questa complessità riduce le persone a vedersi e a vedere il mondo a una sola dimensione… In un periodo in cui si accentuano le disuguaglianze si assiste, per contro, a una forte spinta all’omologazione dei comportamenti, al rinchiudersi delle persone in “comunità di simili”. Lo spazio “differenze” si propone come un luogo aperto di confronto con l’alterità nelle sue diverse espressioni artistiche in una logica di inclusione e di esercizio delle competenze individuali e dei gruppi a relazionarsi con gli altri.  “Differenze” ha sede in un centro per disabili della cooperativa sociale CREA che ne cura l’organizzazione, la messa in rete e il funzionamento. E’ uno spazio espositivo aperto a laboratori e singoli che lavorano principalmente nell’ambito delle “espressioni differenti” e a quanti con tali espressioni intendono confrontarsi.Le esposizioni vengono programmate a inizio anno, ma il calendario rimane aperto anche a provocazioni e novità che possono nascere in qualsiasi momento.


GALLERIA INTERNOGALLERIA INTERNO 2

GALLERIA DELLE DIFFERENZE
via XX Settembre 174, Viareggio
Google maps
tel.0584 30993

Negli ultimi anni sono state promosse ed organizzate le seguenti mostre ed esposizioni:

2006:

nov > “L’Altra lei”, Cristina Bertolozzi, Giovanna Comis, Lara Simonini (artisti residenti del CDSD Giocoraggio), Eleonora Vanni e Erica Lecci (artisti ospiti);

2007:

feb > Mostra dei Bozzetti dei Carri del Carnevale del Comitato “Vecchia Viareggio” ed esposizione “Maschere, sculture ed altro…” dei CDSD CREA;

mar> ARTBLU Mostra di produzioni creative provenienti dai Centri Diurni Disabili e CAP ArcaCasa;

dic > Artisti per la CREA 1° parte, mostra collettiva di pittura e scultura (Allegrucci, Bomberini, Bonetti, Canova, Cinquini, Francesconi, Giacomelli, Ghiselli, La Bianca, Lippi, Maggini G., Maggini L., Manzella, Tomei, Vannucci) 

2008:

feb > Non solo Carnevale, mostra di Marco Cinquini;

mar> Cartapesta Luminosa, costruita nel laboratorio CDSD Giocoraggio;

apr >Immagini, mostra di Damiano Bonuccelli, CDSD Cimbilium, Camaiore;

mag > Artisti per la CREA 2° parte, mostra collettiva di pittura e scultura (Saviozzi, Maestrelli, Pieretti, Del Pistoia, Ramacciotti, Morelli, Corti, Taddei, Paolicchi, Salvetti, Cinquini, Lippi, Magrini, Vaccarezza, D’Andrea, Beconi)

giu > Incontri, Jacopo Riccomini, Cristina Bertolozzi;

sett> Mostra di Giancarlo Vaccarezza;

ott >Mostra di Giancarlo Gai, CDSD Il Capannone, Viareggio;

nov > Mostra di Giorgio Di Giorgio

2009:

15/22 mag> Incontri, Iacopo Riccomini/Giulia Valera;

3/10 lug> Incontri, Tratti e Creature, Maurizio Scabola/ Giovanni Corallo;

13/27 nov>Incontri, Fotografia, Luciano Bonuccelli/Giovanna Comis;

11/24 dic>Incontri, Laboratorio, Giorgio di Giorgio.

2010:

12/30 mar>Incontri, Pittura, David Biosa/Gianluca Fercioni;

11/18 giu> Molteplici Incontri, Tommaso Brucia/Lara Simonini/Luana Paolinelli/Jacopo Riccomini;

12/26 nov> Giorgio Di Giorgio Factory, ‘prodotti’ del lab. pittura condotto da Di Giorgio al CDSD Giocoraggio.

2011:

29 apr/6 mag > Risvegli, Jacopo Riccomini/Silvia Kertes;

25 mar/1apr> Sculture, Moreno Fossati/Giovanni Corallo;

26 mag> Disegno perché son vivo, lab. formativo guidato da Link e Giovi;

14 /28 giu> Oltre l’opera Io! CDSD Giocoraggio e Capannone; percorso visivo-sensoriale per esplorare la personalità dell’artista che vive nell’opera stessa;

25 nov/2 dic> Giorgio di Giorgio & CDSD Giocoraggio.

2012:

03/11 mag >Texture-Tessiture, prodotti del laboratorio di telaio del CDSD Giocoraggio con le scuole Tomei di Torre del Lago;

15/22 giu > CASA CREA CASA, video installazione di Jacopo Riccomini e CDSD Giocoraggio;

10/21 dic > Mercatino di Natale con prodotti natalizi realizzati dal CDSD Giocoraggio.

2013:

12/19 apr > Giorgio di Giorgio Factory 2013 

2014

22/30 mag > Giorgio di Giorgio Factory 2014

2015:

7/23 dic > Mercatino di Natale con prodotti natalizi realizzati dai CDSD Giocoraggio e Il Capannone

2016

02 dic/ 05 genn > Mercatino di Natale con prodotti natalizi realizzati dal CDSD Giocoraggio

22 dic/ 10 genn > Pesci di Giovanni Corallo. Esposizione di opere artistiche. CDSD Giocoraggio. 

Sportelli informativi e di orientamento – Mediazione Interculturale

AMBULATORIO MEDICO ASL NORD OVEST – Zona Distretto Viareggio
Mediazione Interculturale 

c/o CROCE VERDE di Viareggio, via Garibaldi, 171

Destinatari: cittadini stranieri privi di assistenza medica (non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

Orario al pubblico: martedì 09,00-12,00(per adulti) mercoledì 10,00-13,00 (per bambini)  giovedì 09,00-12,00 (per adulti)

Modalità di accesso: l’accesso al servizio è libero e gratuito

Risorse umane impegnate: presso l’ambulatorio sono impiegati operatori sociale e mediatori interculturali, oltre ai medici messi a disposizione dall’ASL Nord Ovest

COMUNE DI PIETRASANTA 
Centro Servizi per cittadini stranieri 

via Osterietta, 134 – 55045 Pietrasanta 
nuovi.cittadini@libero.it
tel. 340 83 42 047 (attivo negli orari di apertura del servizio)

Il centro servizi al pubblico per cittadini stranieri, istituito presso la sede della Misericordia di Pietrasanta, costituisce un polo storico nella rete di servizi dedicati all’immigrazione e rientra in una serie di progetti che mirano a intervenire nell’ambito del disagio legato al mondo migratorio e, in generale, al fenomeno delle nuove povertà. E’ gestito in convenzione con l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Pietrasanta.

Destinatari: cittadini stranieri residenti o domiciliati nel comune di Pietrasanta e nei comuni limitrofi.

Attività:
• Informazione sui servizi offerti dagli enti ed istituzioni nel territorio a cui possono accedere i cittadini stranieri (servizi sociali comunali, pubblica istruzione, ufficio casa, servizi sanitari, sindacati, patronati, centro per l’impiego, ecc.);
• Rilascio documentazione e assistenza per la compilazione delle pratiche legate al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, con la presenza di un operatore presso gli uffici stranieri della questura di Lucca e dei commissariati di Viareggio e di Forte dei Marmi;
• Informazioni relative alle norme sull’immigrazione per cittadini non comunitari e comunitari ed in generale sulle norme inerenti il soggiorno sul territorio nazionale;
• Promozione di attività interculturali: momenti di incontro fra migranti e cittadini italiani al fine di favorire la conoscenza reciproca e la promozione di forme associative territoriali per l’integrazione degli stranieri nella vita sociale e culturale;
• Mediazione culturale e linguistica con personale qualificato.

Orario al pubblico: lunedì 09,00-12,30  martedì  16,00-19,00  mercoledì  09,00-12,00  giovedì 09,00-12,00  venerdì 09,00-12,30

Modalità di accesso: l’accesso al servizio è libero e gratuito

Risorse umane impegnate: al centro servizi sono impiegati operatori sociali e mediatori interculturali.

COMUNE DI VIAREGGIO
I servizi di Sportello Informativo e di Gruppo Strada sono stati chiusi dal Comune di Viareggio in data 20 ottobre 2014

Laboratori interculturali

LABORATORI EDUCATIVI INTERCULTURALI
“Uguali e Diversi”

Il progetto, rivolto alle scuole primarie e secondarie di I° grado del comune di Viareggio e gestito in convenzione con l’ufficio Pubblica Istruzione del comune stesso, intende contribuire alla creazione di un percorso di integrazione per un’educazione interculturale attiva, migliorando l’accoglienza dei bambini e delle famiglie immigrate, prevenendo atteggiamenti di chiusura e razzismo, valorizzando la presenza di più culture come risorsa per tutti, affinché le “differenze” diventino “opportunità”.

Destinatari: Bambini/e, insegnanti e famiglie delle scuole del Comune di Viareggio.

Attività: Laboratori creativi ed espressivi e laboratori linguistici/didattici.

Orario: Fascia oraria del periodo extra scolastico (in genere pomeridiano).

Metodologia di lavoro: Gli operatori attuano l’“imparar facendo” e si avvalgono di strumenti ludico-didattici, quali giochi di gruppo, utili all’apprendimento e alla condivisione delle regole dello “stare insieme”, ed attività espressive.

Modalità di ammissione: Le scuole di Viareggio possono fare richiesta di laboratori all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

Risorse umane impegnate: Nei laboratori lavorano esperti nei vari settori, mediatori/trici linguistico/culturali ed un coordinatore degli interventi.

Per contatti ed informazioni si prega di far riferimento alla sede della cooperativa:  via Virgilio, 222 – Viareggio (LU)  tel. 0584 384077

 

Mediazione scolastica

MEDIAZIONE SCOLASTICA

Il servizio di Mediazione Linguistico Culturale nelle scuole della Versilia è attivo dal 2002; è stato promosso dalla Conferenza dei Sindaci versiliese prima e dalla Società della Salute oggi e gestito dalla cooperativa in convenzione con il comune di Viareggio.

La mediazione scolastica si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento nel gruppo classe dei minori stranieri che hanno difficoltà linguistiche per un basso livello di conoscenza della lingua italiana: il mediatore diventa un “ponte” fra la scuola e la famiglia di origine del minore mediando fra la cultura di origine ed il nostro paese.

Destinatari: minori stranieri delle scuole della Versilia

Attività:
– affiancamento dell’alunno straniero e approccio alla lingua e alla cultura del nostro paese
– individuazione di obiettivi specifici da perseguireper la durata del’intervento
– verifica costante con gli insegnati e con la scuola del percorso intrapreso

Orario: l’orario viene concordato singolarmente per ogni intervento con la scuola di provenienza del minore.

Metodologia di lavoro: l’intervento prevede un lavoro individuale con il minore, un intervento di mediazione con i familiari di riferimento e la collaborazione costante con gli insegnati della classe e della scuola.

Modalità di ammissione: le singole scuole all’inizio dell’anno scolastico compilano una richiesta di intervento. In base alle disponibilità economiche (il servizio è finanziato dalla Società della Salute della Versilia) ed al livello di conoscenza della lingua italiana vengono attivati gli interventi di mediazione scolastica.

Risorse umane impegnate: Operatori Sociali e Mediatori Interculturali

Per contatti ed informazioni si prega di far riferimento alla sede della cooperativa: via Virgilio, 222 – Viareggio (LU) tel. 0584 384077 – cittadini.stranieri@coopcrea.it 

Regolamento interno

Art. 1 Nozione di regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, – di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

Art. 2 Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta

Il personale che lavora nella cooperativa è composto di norma da soci. Solo eccezionalmente e sempre per incarichi di lavoro a tempo determinato saranno ammessi al lavoro non soci. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 142./01, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

  • subordinato;
  • autonomo;
  • di collaborazione coordinata non occasionale.

Tra socio lavoratore e cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro, purché compatibile con la posizione di socio. La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all’assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell’organizzazione aziendale e produttiva.
In particolare saranno riferiti:

  • al vincolo di subordinazione tutti i rapporti di lavoro collegati a mansioni sia direttive che esecutive inserite nell’organigramma aziendale.
  • Al rapporto di lavoro autonomo i rapporti di lavoro collegati a mansioni che necessitano di specifiche professionalità legali o amministrative o aventi comunque carattere di consulenza.
  • Al rapporto di collaborazione coordinata non occasionale i rapporti di lavoro collegati a mansioni che necessitano di specifiche professionalità in ordine a peculiari caratteristiche dei progetti di lavoro.

Per i soci lavoratori la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicherà al socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa. Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa e i soci, precedentemente l’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi La cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.

Art. 3 Struttura gerarchica dell’impresa e organizzazione e direzione del lavoro

La struttura gerarchica dell’impresa è data dall’organigramma aziendale riportato in allegato n° 1.

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO

Art. 4 Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato

Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge. Il socio che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato ha la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato sussistendone le condizioni.
La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del C.d.A. In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci.

Art. 5 CCNL applicabile e trattamento economico

Il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Ai fini del trattamento economico di cui sopra si richiama il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In tale ambito il presente regolamento disciplina specificamente quanto segue:

Il lavoro assegnato viene svolto nei giorni e nelle ore come da contratto da parte dei soci lavoratori il cui rapporto sia in forma subordinata. Essi fanno riferimento, per la mansione e l’organizzazione del lavoro, al progetto e/o al regolamento del servizio in cui sono inseriti e al coordinatore Nell’ambito delle leggi vigenti, i soci si dichiarano disponibili a misure di flessibilità degli orari in relazione all’organizzazione del servizio, ai bisogni dell’utenza e a qualsiasi emergenza. Ugualmente i soci che abbiano un contratto part-time, si dichiarano disponibili a misure di flessibilità rispetto al monte ore lavorato, sempre nell’ambito delle leggi vigenti.

Comportamento in servizio (art. 40 CCNL)

• I soci sono consapevoli del livello di professionalità che la cooperativa persegue, anche tramite una continua attività di formazione e aggiornamento, nell’ambito degli obiettivi dichiarati di qualità del lavoro. Essi, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, devono impostare il proprio contegno, a cominciare dal linguaggio, l’abbigliamento e il comportamento, al rispetto e alla comprensione dell’utenza e dei colleghi in particolare, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione e alle regole del servizio, osservando in modo scrupoloso i propri doveri.

Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio (art. 46 CCNL)

• L’utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio è subordinato alla autorizzazione del coordinatore del proprio servizio su apposito modulo. In base alla suddetta autorizzazione viene corrisposta una indennità chilometrica sulla base di un rendiconto autocertificato. L’indennità chilometrica è stabilita dal C. di A.

Ferie (art. 59 CCNL)

  • Per garantire continuità di rapporto con l’utenza e efficienza di servizio la direzione si impegna a utilizzare per le sostituzioni di chi gode le ferie personale già inserito nel servizio. A fronte di questo impegno che salvaguarda la continuità del livello operativo, le ferie verranno concesse contemporaneamente a due persone al massimo per ogni servizio.
  • Per quanto riguarda il periodo estivo dal 01/06 al 30/09 il piano ferie di tutti i servizi dovrà essere redatto entro il 15/06 di ogni anno. Perché ciò sia possibile le richieste per le ferie da godere nel suddetto periodo (per un tetto massimo di dodici giorni lavorativi nell’intero periodo estivo) dovranno essere presentate al coordinatore del servizio a partire dal 01/05 e comunque entro e non oltre il 31/05, per iscritto su apposito modello.
  • Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze del servizio, tenendo conto della data di presentazione della richiesta e del calendario ferie dell’anno precedente per turnare i periodi tradizionalmente più richiesti.
  • Le richieste che perverranno dopo il 31/05 saranno soddisfatte solo in assenza di analoga richiesta pervenuta in tempo utile.
  • Le stesse modalità sopra indicate saranno seguite anche per i periodi delle festività di Natale e Pasqua, salvo che per il periodo da richiedere che preferibilmente dovrà essere più breve di 6 giorni in modo da permettere il godimento delle ferie in quei periodi al più alto numero possibile di personale. Si tenga conto comunque di una rotazione tra il personale di ogni servizio per quanto riguarda il godimento delle ferie nelle principali festività dell’anno.
  • Per il restante periodo dell’anno, salvo casi che rivestano il carattere d’urgenza e per richieste di ferie per non più di 3 giorni, le richieste per essere soddisfatte, sempre nel limite di non più di due persone per servizio nello stesso periodo e per un tetto non superiore alle tre settimane consecutive, dovranno essere presentate al coordinatore del servizio per iscritto su apposito modulo almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di ferie richiesto onde poter organizzare la sostituzione con le garanzie di continuità e efficienza del servizio.
  • Le eventuali chiusure annuali del servizio, ove stabilite per calendario, sono computate come ferie. Le ferie restanti saranno godute con le modalità di cui sopra. Le ferie maturate al 31/12 dovranno essere godute entro il 30/06 dell’anno successivo pena la decadenza del diritto. Eventuali eccezioni che si rendessero necessarie per esigenze di servizio verranno concordate con la direzione

Diritto allo studio (art. 68 CCNL)

  • Le domande per il diritto allo studio devono essere presentate al protocollo della cooperativa entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
  • Tra le domande pervenute entro la data suddetta sarà data la precedenza a quelle per il conseguimento di titoli di studio costituenti una più ampia e approfondita qualificazione dell’area inerente al lavoro esercitato nella cooperativa dallo stesso socio richiedente. In presenza di domande in numero superiore al 2% del personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente, sarà possibile suddividere il monte orario complessivo del diritto allo studio in trance non inferiori a 50 ore l’una. Se i richiedenti, a parità di condizioni, saranno in numero ancora maggiore, si procederà ad una ulteriore selezione in cui sarà tenuto conto di favorire coloro che non hanno ancora usufruito del diritto allo studio, quindi della anzianità di servizio e successivamente dell’introduzione in cooperativa di competenze meno presenti e comunque necessarie nell’organico della cooperativa. I soci che usufruiscono delle ore retribuite del diritto allo studio per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, dovranno fornire alla direzione il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.

Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento dei soci lavoratori (art. 69 CCNL)

  • Il C.di A. provvederà ogni anno ad individuare le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale tenuto conto delle esigenze di servizio.
  • Il C.di A. individuerà contemporaneamente i criteri obiettivi per l’identificazione delle priorità per l’accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all’interno delle singole qualifiche. Nell’adozione dei criteri sarà tenuto conto dell’anzianità anagrafica e successivamente di quella di servizio.
  • Le priorità e i criteri saranno esposti a tutti i soci e ne sarà proposta l’approvazione da parte della prima assemblea ordinaria di ogni anno. I soci che usufruiscono dei permessi retribuiti, non cumulabili con i permessi di cui all’art. precedente, dovranno fornire alla direzione il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.

Attività di soggiorno (art. 82 CCNL)

Ai soci impiegati in attività di soggiorno (permanenza fuori sede comprensiva della notte) viene assicurata la completa copertura delle spese. Ad essi spetta, oltre la normale retribuzione della giornata lavorativa di 7 ore, il recupero di ulteriori 7 ore da concordare con il coordinatore del servizio oltre ad un’indennità di £. 24.000 per ogni notte trascorsa in attività di soggiorno. Costituisce parte del trattamento economico spettante anche la retribuzione integrativa attribuita, in riconoscimento di particolare professionalità e./o impegno dimostrato, dal C.d.A. a titolo di superminimo, ad persona o altra analoga voce retributiva. L’assemblea potrà definire, con apposita delibera, un trattamento economico ulteriore, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati da Legacoop ai sensi dell’art. 2 della legge n. 142./2001. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea potrà deliberare, su proposta del C.d.A., l’erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi individuati dai precedenti commi del presente articolo, di ulteriori trattamenti economici mediante:

  • integrazione delle retribuzioni,
  • aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 6 Infrazioni e sanzioni disciplinari.

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo. In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il C.d.A. può in qualsiasi momento proporre all’approvazione dell’assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente Nei casi di infrazione di particolare gravità, il C.d.A. potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Art. 7 Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti.

La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato d’impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell’attività dell’azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da: a. contrazione o sospensione dell’attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa; b. situazioni temporanee di mercato; c. crisi economiche settoriali e locali; d. carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati. Nei casi in cui al presente articolo, l’assemblea potrà deliberare, su proposta del C.d.A:, un piano di crisi aziendale con l’indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto è possibile i livelli occupazionali. Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale. Se necessario, l’assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere comunque inferiore al 30% del trattamento globalmente previsto del Contratto collettivo nazionale applicabile. Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’assemblea, il C.d.A. potrà tener conto delle situazioni di particolare indigenza in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati. In funzione del superamento dello stato di crisi, l’assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate, di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative. Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell’occupazione, alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L’assemblea potrà differenziare l’applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE

Art. 8 – Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Ai sensi dell’articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge. Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. Del Codice civile e nell’articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.

Art. 9 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato

Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera non caratterizzata da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento. La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive e organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.

Art. 10 – Trattamento economico

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante:

  • integrazione del compenso
  • aumento gratuito del capitale sociale

Art. 11 – Modalità di svolgimento dell’incarico.

Nello svolgimento dell’incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell’incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e./o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell’incarico a terzi.

Art. 12 – Obblighi del socio

Prima dell’accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell’ambito di attività della cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del C.d.A. garantire il pieno perseguimento dell’incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

Art. 13 – Rinvio

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui al precedente articolo … si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo.

Art. 14 – Revoca e scioglimento del rapporto.

L’accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell’incarico stesso.

NORME FINALI

Art. 15 – Decorrenza degli effetti del regolamento

Il presente regolamento interno, approvato dall’assemblea in data … ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno … Il presente regolamento non si applica nei confronti dei soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei confronti dei quali la cooperativa è tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Art. 16 – Modificazione del regolamento.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci. Viareggio 25/06/02

Statuto

Denominazione – Sede – Durata

art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE

E’ costituita, con sede nel Comune di Viareggio la Società cooperativa denominata “C.RE.A – Società cooperativa sociale”. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

ART. 2 – DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria. scopo – oggetto

ART. 3 – SCOPO

La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
– la gestione di servizi socio – sanitari ed educativi;
– lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali e di servizi – finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate.
La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell’ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

ART. 4 – OGGETTO

La cooperativa, conformemente all’art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a)     in riferimento alla legge 8 novembre 1991 n. 381 art. 1 comma a), la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, servizi di natura assistenziale e sociali;
b)     in riferimento alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 comma b), lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91.

      La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l’attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di inclusione al lavoro di soggetti svantaggiati.Considerato lo scopo mutualistico così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto:

sezione A) nell’ambito della gestione di servizi socio – sanitari ed educativi:

Progettazione e Gestione di Strutture e Servizi residenziali e semiresidenziali che erogano interventi e servizi sociali, assistenziali, educativi, animativi e ad integrazione socio sanitaria per l’accoglienza di persone disabili, non autosufficienti, anziani, minori, nuclei familiari, migranti, persone dipendenti da sostanze da abuso, a rischio di emarginazione, soggetti che necessitano di collocazione abitativa protetta, persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale

In particolare residenze per anziani, case di riposo, comunità familiari, comunità a dimensione familiare, gruppi appartamento, aggregazioni di comunità, case di pronta accoglienza, centri diurni di socializzazione, centri sociali, centri aperti, centri di soggiorno, centri di attività occupazionali, centri infanzia adolescenza e famiglia, centri di aggregazione giovanile, centri estivi, centri di accoglienza diurna e notturna e di tutte le attività connesse (global service).

Progettazione e Gestione di Servizi di assistenza sociale.

Progettazione e Gestione di Servizi educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesti domiciliari, centri educativi integrati zerosei, ludoteche, baby parking, laboratori didattici, incontri di animazione alla lettura) e di tutte le attività connesse.

Progettazione e Gestione di Servizi Scolastici, Territoriali e Domiciliari che erogano interventi e servizi sociali, assistenziali, educativi, animativi nei confronti di famiglie, minori, anziani, disabili, non autosufficienti, persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale, in generale alla popolazione in stato di bisogno.

In particolare assistenza scolastica agli alunni disabili, sostegno educativo, assistenza domiciliare anche specialistica, educativa territoriale, assistenza ai degenti, assistenza alla persona, interventi educativi di strada e di prevenzione.

Progettazione e Gestione di Servizi e attività educative, animative, ricreative, culturali, sportive, laboratoriali, didattiche e di socializzazione sia per bambini che per adolescenti, giovani e adulti, tendenti all’espressione della personalità ed in grado di favorire l’armonico sviluppo prevenendo forme di disagio e devianza.

Progettazione e Gestione di servizi di trasporto, accompagnamento, sorveglianza e assistenza passeggeri a bordo.

Progettazione e Gestione di attività e servizi di accoglienza, orientamento, segretariato sociale, mediazione linguistico culturale, traduzioni per cittadini stranieri; servizi di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale con gestione dei servizi connessi; gestione di corsi di lingua e cultura italiana e/o straniera e laboratori interculturali.

Gestione di servizi infermieristici e di supporto all’area infermieristica; gestione di servizi e attività fisioterapiche e riabilitative.

Promozione e Gestione di attività e progetti di studio, ricerca, sviluppo, sensibilizzazione ed informazione rivolta alla comunità locale, nelle aree dei Servizi alla Persona anche con pubblicazione di materiale multimediale e stampato relativo alle diverse aree di ricerca.

Promozione e/o gestione di corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento, orientamento, perfezionamento, specializzazione, intesi a dare ai partecipanti alla iniziativa sociale, strumenti idonei alla qualificazione professionale, nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della Unione Europea, degli enti pubblici e privati in genere e/o di singoli.

sezione B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione – in forma stabile ovvero temporanea – di una o più attività produttive ritenute opportune per l’inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell’ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, in particolare curerà:

– Servizi al lavoro, servizi di accoglienza, informazione, segretariato, assistenza e orientamento, servizi di incontro tra domanda e offerta.

– Servizi bibliotecari, di catalogazione ed archiviazione, promozione culturale e di intrattenimento, organizzazione incontri, spettacoli, mostre, eventi culturali e sportivi, convegnistica.

– Servizi per biblioteche, musei, centri culturali in genere, compresa la sorveglianza e pulizia.

– Servizi di comunicazione pubblicitaria e promozionale, compresa consegna, distribuzione e trasporto di lettere, pacchi, stampati e documenti anche a domicilio, servizi di affissione.

– Servizi di tipografia, rilegatura, riproduzione e stampa; laboratori di fotocomposizione, serigrafia, cartotecnica, timbri, targhe, cartellonistica.

– Servizi per l’amministrazione e la tenuta dei libri contabili, di segreteria e di supporto (inserimento dati, rassegna stampa, relazioni al pubblico, call center e CUP).

– Servizi di registrazione, stenotipia, trascrizione e traduzioni.

– Servizi informatici, editoriali e di web editing, grafica e impaginazione, scansione/fotocopiatura cartelle e archiviazione.

– Servizi di assemblaggi di qualsiasi genere in conto terzi.

– Servizi di gestione di magazzini farmaceutico economali.

– Servizi di mano d’opera specializzata per montaggio e smontaggio di strutture mobili, trasloco, trasporto, facchinaggio, imbiancatura, affissione e magazzinaggio, movimentazione materiali e documenti.

– Servizi di produzione e distribuzione di prodotti alimentari e/o artigianali.

– Servizi di custodia animali, gestione canili, gattili.

– Servizi cimiteriali.

– Servizi di parcheggi auto e rimessaggi imbarcazioni e roulottes.

– Servizi turistici in particolare riguardanti strutture turistico ricettive; organizzazione di percorsi guidati; accoglienza e informazione relativa all’utenza di arenili, pinete e parchi in genere compresa la sorveglianza e pulizia.

– Servizi sussidiari in strutture commerciali, turistiche, di trasporto, industriali ed agricole.

– Servizi di gestione ambientale, manutenzione e gestione aree verdi, lavori di giardinaggio, vivaismo, floricoltura e orticoltura; impianto, bonifica e mantenimento del verde in parchi pubblici e naturalistici; manutenzione canali e corsi d’acqua.

– Servizi di manutenzione di arredi urbani, cartellonistica verticale, di impianti e attrezzature, esecuzione di lavori edili, impiantistici, stradali di qualsiasi tipo, scavo e movimentazione terra, e simili; pulizia parchi urbani e per il decoro urbano.

– Servizi di manutenzione, pulizia, riparazione strade e loro pertinenze.

– Letture contatori (acqua e gas).

– Servizi di gestione immobili e gestione spiagge anche attrezzate.

– Servizi di lavanderia, lava nolo e stireria.

– Servizi di pulizia in generale e in ambito ospedaliero, pulizia laboratori, pulizia locali interni, pulizia aree esterne.

– Servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

– Servizi di raccolta, trasporto, sfruttamento e smaltimento rifiuti (generici, ospedalieri, speciali); raccolta (anche interna), cernita, lavorazione e distribuzione di prodotti atti al riciclaggio, rifiuti, residui e scarti in genere, sorveglianza e guardiania presso aree e stazioni ecologiche; distribuzione kit per raccolta differenziata.

– Servizi di ristorazione compresa la gestione di mense, di punti di ristoro, di servizi di cucina, distribuzione pasti, movimentazione derrate alimentari.

– Servizi di supporto alle attività di laboratorio analisi (lavaggio vetreria, accettazione campioni e affini).

– Servizi di biglietteria e vigilanza in genere, sorveglianza, guardiania e portierato, rimozione e custodia veicoli.

– Servizi per distributori automatici.

– Servizi di fornitura, riciclo, manutenzione e riconsegna ausili tecnici.

– Servizi ricettivi, gestione di aree e parchi attrezzati, servizi ricreativi, servizi sportivi.

– Servizi statistici, elettorali, postali.

– Servizi di trasporto persone (pubblici e privati), trasporto scolastico, trasporto conto terzi; servizio di assistenza su scuolabus.

– Servizi in concessione (compresi servizi commerciali).

– Servizi di progettazione, promozione e marketing.

– Produzione, lavorazione e montaggio giocattoli, prodotti in ceramica e terracotta, articoli di bigiotteria e piccolo artigianato in genere, contenitori di carta.

– Gestione corsi di formazione, professionali e di specializzazione.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) – anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 – avverranno con gestioni amministrative separate. 

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile, così come può stipulare contratti di rete nel rispetto della normativa vigente.

SOCI

ART. 5 – NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci. Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381. Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge. Possono essere ammessi anche soci volontari, ossia soci che prestino la loro attività lavorativa gratuitamente. Essi però non possono superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su parametri retributivi determinati con decreto ministeriale. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

ART. 6 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: – cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza; – dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali; – impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione; – ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al minimo stabilito dall’atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge; I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione. I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante; oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio; certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 5 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, secondo criteri non discriminativi, coerenti con lo scopo mutualistico ed economico, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio e diventa efficace con l’iscrizione nel libro dei soci. A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 26. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato per scritto a mezzo raccomandata A.R.. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. Con delibera dell’Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l’ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

ART. 7 – OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati: all’immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso; a sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6; a versare, oltre l’importo delle quote, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli; a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa, all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali,

ART. 8 – DIVIETI

E’ fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro.

ART. 9 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 10 – SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell’impresa. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa; la quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore al 20% per cento di quella prevista per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2545-bis del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 6 In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 13 recesso – decadenza -esclusione La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

ART. 11 – RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore: – che abbia perduto i requisiti per l’ammissione; – che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo; – in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell’attività cooperativa, con il preavviso di stabilito e disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali; – negli altri casi previsti dalla legge. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 44. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 – DECADENZA

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori: a) interdetti o inabilitati o falliti; b) nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5; c) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro; d) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; e) di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l’età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell’impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l’assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Nel caso di cui alla lettera a) il Consiglio di Amministrazione può derogare dalla decadenza con motivazioni riguardo all’aspetto sociale inerente il recupero del soggetto interessato.

ART. 13 – ESCLUSIONE

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate; c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; e) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall’articolo 1455 del C.C.; f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi; g) che abbia subito condanne che comportino l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici; h) che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione; k) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all’interesse della cooperativa. Nei casi di cui alla lettera f) e g) il Consiglio di Amministrazione può derogare dalla esclusione con motivazioni riguardo all’aspetto sociale inerente il recupero del soggetto interessato. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci.

ART. 14 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedenti articoli 3 e 6. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 45.

ART. 15 – LIQUIDAZIONE DEI SOCI

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 31 e 27 (rivalutazione ai sensi dell’articolo 7 della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 27 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell’interessato.

ART. 16 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 17 – MODALITÀ LIQUIDAZIONE

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l’anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 – SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all’art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 19 – CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all’atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 20 – TRASFERIMENTO AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

Salvo contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346, comma 1.

ART. 21 – MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L’emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l’importo complessivo dell’emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell’assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell’organo. La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 22 – DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell’assemblea straordinaria di cui all’articolo 21. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell’articolo 2514 c.c. La delibera di emissione di cui all’articolo 21, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l’accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ART 23 – PROGRAMMI PLURIENNALI PER LO SVILUPPO AZIENDALE

Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22. Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all’alinea del presente articolo. L’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell’assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 24 – ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L’assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ART. 25 – ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti: a) l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario b) le modalità di circolazione c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 24.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 26 – REGOLAMENTO

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell’art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142. Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

ART. 27 – RISTORNI

L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: in forma liquida; mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni di capitale; mediante l’emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 28 – PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito: dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: a) da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di importo non inferiore a 25 euro, e non superiore al limite massimo previsto dalla legge; b) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25; c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale; d) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento; e) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; f) dall’eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli ; g) dalla riserva straordinaria; h) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell’articolo 22; i) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge; Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere f), h), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

ART. 29 – VERSAMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote potranno essere versate a rate e precisamente: almeno il 10 %, all’atto della sottoscrizione; il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di anni tre.

ART. 30 TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

ART. 31- BILANCIO

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d’amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo27 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: – a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; – al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; – a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; – ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto; – la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 28.

ORGANI SOCIALI

ART. 32 – ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

ART. 33 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L’avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell’adunanza. In alternativa, l’avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel quotidiano “Il Tirreno” o “La Nazione”. Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee. L’assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l’indicazione delle materie da trattare, dall’organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall’organo di controllo.

ART. 34 ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria: A) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; B) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all’articolo 18 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all’articolo 21 e alla relativa delibera di emissione; C) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci; D)approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; E) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; F) delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 27 del presente statuto; G) delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; H) delibera sull’eventuale domanda di ammissione proposta dall’aspirante socio ai sensi dell’articolo 6; L) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i 120 giorni, ed eccezionalmente, quando ricorreranno le condizioni di cui all’art. 2364 CC certificate dal Consiglio di Amministrazione, entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea straordinaria delibera: sulle modificazioni dell’atto costitutivo; sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa; sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto;.

ART. 35 – VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 36 – VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione.

ART. 37 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta. Per i soci finanziatori si applica l’articolo 21 del presente statuto. Per i soci speciali si applica l’articolo 10 del presente statuto. I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di 1 (una) delega. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 2372 c.c. La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell’Assemblea, senza diritto al voto.

ART. 38 – VERBALI

L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall’assemblea stessa. L’assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ART. 39 – ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate. Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l’assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell’assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all’assemblea separata di assistere all’assemblea generale.

ART. 40 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n° 3 (tre) a n° 7 (sette) consiglieri. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore. Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all’uopo da apposito regolamento elettorale. I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione. Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione: curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; redigere bilanci consuntivi e preventivi; compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l’attività sociale e stipulare i relativi contratti; deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; conferire, procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente; assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci; relazionare, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all’Assemblea generale. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

ART. 41 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del C.C.

ART. 42 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

ART. 43 – IL COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell’articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale. Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

ART. 44 – CONTROLLO CONTABILE

Nei casi previsti dal 2° comma dell’art. 2519 si applicano le norme della società a responsabilità limitata e cioè l’art. 2477 del cod,civ,, pertanto il controllo del revisore contabile è obbligatorio solo in presenza del Collegio Sindacale ed è il Collegio Sindacale che eserciterà il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis terzo comma ed art. 2477 quarto comma.

ART. 45 – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro. L’arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Si applica il disposto dell’articolo 34 del presente statuto.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 46 – SCIOGLIMENTO

L’assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 47 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO

In caso di estinzione della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.

DISPOSIZIONE GENERALI

ART. 48 – REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 49 – CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 28, 31, 47 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

F.to VENERA NUNZIATA CARUSO F.to FABIO MONACO, Notaio

26 NOVEMBRE 2015

Aggregazione per Minori

CENTRI DIURNI E DI AGGREGAZIONE PER MINORI

Centro di Aggregazione Giovanile “Kamaleonti” Kamaleonti
via Fanin, 11
55041 – Camaiore (LU)
Google maps
tel. e fax 0584 983383
kamaleonticrea@gmail.com 

Il Centro Kamaleonti fa parte del sistema dei servizi rivolti all’infanzia, adolescenza e famiglia del Comune di Camaiore ed è gestito in convenzione con l’Ufficio dei Servizi Sociali comunali.

Destinatari: Il centro è aperto a ragazze e ragazzi da 11 a 18 anni residenti nel comune di Camaiore.

Attività/servizi offerti: Il Centro Kamaleonti consiste in una serie di opportunità di aggregazione che si realizzano in un contesto organizzato, che propone vincoli (regole, orari, ..), ma anche risorse educative e strutturali che possono essere liberamente utilizzate dalle ragazze e dai ragazzi. Mette a disposizione spazi di animazione e di scoperta, ma anche l’occasione di relazioni significative tra coetanei e tra adolescenti e adulti.

Orario: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,30. Nel periodo estivo l’orario di apertura viene rivisto in relazione alle attività programmate e alla disponibilità di tempo dei ragazzi.

Metodologia di lavoro: Il Centro opera secondo un progetto globale che interagisce su un livello interno per la realizzazione di un spazio affettivo e sociale da vivere e dove lavorare per favorire le possibilità di espressione e la valorizzazione del potenziale individuale; ed esterno in rapporto al contesto sociale inteso come polo di riferimento territoriale per l’aggregazione, la condivisione e l’accoglienza delle problematiche adolescenziali.

Rapporti con le famiglie e con il territorio: Il centro interagisce con le famiglie in varie occasioni: dalla presentazione e verifica delle attività, alla rilevazione del loro grado di soddisfazione, al coinvolgimento diretto in occasione di iniziative particolari ed eventi sia interni che esterni al centro.

Modalità di ammissione: Il centro si caratterizza per la spontanea partecipazione dei ragazzi ma prevede anche percorsi di inserimento e frequenza promossi dai Servizi Sociali comunali.

Costo: Il servizio è gratuio per l’utente. Nel caso di iniziative particolari (gite,uscite, pernottamenti) viene richiesta una compartecipazione alla famiglia.

Risorse umane impegnate: Nel servizio sono impegnati 2 educatori/animatori. Sulla base di progetti specifici della cooperativa è previsto l’inserimento di giovani in Servizio Civile volontario. 

Impegni per la qualità