Regolamento interno

Art. 1 Nozione di regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, – di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

Art. 2 Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta

Il personale che lavora nella cooperativa è composto di norma da soci. Solo eccezionalmente e sempre per incarichi di lavoro a tempo determinato saranno ammessi al lavoro non soci. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 142./01, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

  • subordinato;
  • autonomo;
  • di collaborazione coordinata non occasionale.

Tra socio lavoratore e cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro, purché compatibile con la posizione di socio. La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all’assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell’organizzazione aziendale e produttiva.
In particolare saranno riferiti:

  • al vincolo di subordinazione tutti i rapporti di lavoro collegati a mansioni sia direttive che esecutive inserite nell’organigramma aziendale.
  • Al rapporto di lavoro autonomo i rapporti di lavoro collegati a mansioni che necessitano di specifiche professionalità legali o amministrative o aventi comunque carattere di consulenza.
  • Al rapporto di collaborazione coordinata non occasionale i rapporti di lavoro collegati a mansioni che necessitano di specifiche professionalità in ordine a peculiari caratteristiche dei progetti di lavoro.

Per i soci lavoratori la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicherà al socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa. Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa e i soci, precedentemente l’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi La cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.

Art. 3 Struttura gerarchica dell’impresa e organizzazione e direzione del lavoro

La struttura gerarchica dell’impresa è data dall’organigramma aziendale riportato in allegato n° 1.

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO

Art. 4 Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato

Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge. Il socio che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato ha la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato sussistendone le condizioni.
La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del C.d.A. In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci.

Art. 5 CCNL applicabile e trattamento economico

Il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Ai fini del trattamento economico di cui sopra si richiama il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In tale ambito il presente regolamento disciplina specificamente quanto segue:

Il lavoro assegnato viene svolto nei giorni e nelle ore come da contratto da parte dei soci lavoratori il cui rapporto sia in forma subordinata. Essi fanno riferimento, per la mansione e l’organizzazione del lavoro, al progetto e/o al regolamento del servizio in cui sono inseriti e al coordinatore Nell’ambito delle leggi vigenti, i soci si dichiarano disponibili a misure di flessibilità degli orari in relazione all’organizzazione del servizio, ai bisogni dell’utenza e a qualsiasi emergenza. Ugualmente i soci che abbiano un contratto part-time, si dichiarano disponibili a misure di flessibilità rispetto al monte ore lavorato, sempre nell’ambito delle leggi vigenti.

Comportamento in servizio (art. 40 CCNL)

• I soci sono consapevoli del livello di professionalità che la cooperativa persegue, anche tramite una continua attività di formazione e aggiornamento, nell’ambito degli obiettivi dichiarati di qualità del lavoro. Essi, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, devono impostare il proprio contegno, a cominciare dal linguaggio, l’abbigliamento e il comportamento, al rispetto e alla comprensione dell’utenza e dei colleghi in particolare, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione e alle regole del servizio, osservando in modo scrupoloso i propri doveri.

Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio (art. 46 CCNL)

• L’utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio è subordinato alla autorizzazione del coordinatore del proprio servizio su apposito modulo. In base alla suddetta autorizzazione viene corrisposta una indennità chilometrica sulla base di un rendiconto autocertificato. L’indennità chilometrica è stabilita dal C. di A.

Ferie (art. 59 CCNL)

  • Per garantire continuità di rapporto con l’utenza e efficienza di servizio la direzione si impegna a utilizzare per le sostituzioni di chi gode le ferie personale già inserito nel servizio. A fronte di questo impegno che salvaguarda la continuità del livello operativo, le ferie verranno concesse contemporaneamente a due persone al massimo per ogni servizio.
  • Per quanto riguarda il periodo estivo dal 01/06 al 30/09 il piano ferie di tutti i servizi dovrà essere redatto entro il 15/06 di ogni anno. Perché ciò sia possibile le richieste per le ferie da godere nel suddetto periodo (per un tetto massimo di dodici giorni lavorativi nell’intero periodo estivo) dovranno essere presentate al coordinatore del servizio a partire dal 01/05 e comunque entro e non oltre il 31/05, per iscritto su apposito modello.
  • Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze del servizio, tenendo conto della data di presentazione della richiesta e del calendario ferie dell’anno precedente per turnare i periodi tradizionalmente più richiesti.
  • Le richieste che perverranno dopo il 31/05 saranno soddisfatte solo in assenza di analoga richiesta pervenuta in tempo utile.
  • Le stesse modalità sopra indicate saranno seguite anche per i periodi delle festività di Natale e Pasqua, salvo che per il periodo da richiedere che preferibilmente dovrà essere più breve di 6 giorni in modo da permettere il godimento delle ferie in quei periodi al più alto numero possibile di personale. Si tenga conto comunque di una rotazione tra il personale di ogni servizio per quanto riguarda il godimento delle ferie nelle principali festività dell’anno.
  • Per il restante periodo dell’anno, salvo casi che rivestano il carattere d’urgenza e per richieste di ferie per non più di 3 giorni, le richieste per essere soddisfatte, sempre nel limite di non più di due persone per servizio nello stesso periodo e per un tetto non superiore alle tre settimane consecutive, dovranno essere presentate al coordinatore del servizio per iscritto su apposito modulo almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di ferie richiesto onde poter organizzare la sostituzione con le garanzie di continuità e efficienza del servizio.
  • Le eventuali chiusure annuali del servizio, ove stabilite per calendario, sono computate come ferie. Le ferie restanti saranno godute con le modalità di cui sopra. Le ferie maturate al 31/12 dovranno essere godute entro il 30/06 dell’anno successivo pena la decadenza del diritto. Eventuali eccezioni che si rendessero necessarie per esigenze di servizio verranno concordate con la direzione

Diritto allo studio (art. 68 CCNL)

  • Le domande per il diritto allo studio devono essere presentate al protocollo della cooperativa entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
  • Tra le domande pervenute entro la data suddetta sarà data la precedenza a quelle per il conseguimento di titoli di studio costituenti una più ampia e approfondita qualificazione dell’area inerente al lavoro esercitato nella cooperativa dallo stesso socio richiedente. In presenza di domande in numero superiore al 2% del personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente, sarà possibile suddividere il monte orario complessivo del diritto allo studio in trance non inferiori a 50 ore l’una. Se i richiedenti, a parità di condizioni, saranno in numero ancora maggiore, si procederà ad una ulteriore selezione in cui sarà tenuto conto di favorire coloro che non hanno ancora usufruito del diritto allo studio, quindi della anzianità di servizio e successivamente dell’introduzione in cooperativa di competenze meno presenti e comunque necessarie nell’organico della cooperativa. I soci che usufruiscono delle ore retribuite del diritto allo studio per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, dovranno fornire alla direzione il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.

Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento dei soci lavoratori (art. 69 CCNL)

  • Il C.di A. provvederà ogni anno ad individuare le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale tenuto conto delle esigenze di servizio.
  • Il C.di A. individuerà contemporaneamente i criteri obiettivi per l’identificazione delle priorità per l’accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all’interno delle singole qualifiche. Nell’adozione dei criteri sarà tenuto conto dell’anzianità anagrafica e successivamente di quella di servizio.
  • Le priorità e i criteri saranno esposti a tutti i soci e ne sarà proposta l’approvazione da parte della prima assemblea ordinaria di ogni anno. I soci che usufruiscono dei permessi retribuiti, non cumulabili con i permessi di cui all’art. precedente, dovranno fornire alla direzione il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.

Attività di soggiorno (art. 82 CCNL)

Ai soci impiegati in attività di soggiorno (permanenza fuori sede comprensiva della notte) viene assicurata la completa copertura delle spese. Ad essi spetta, oltre la normale retribuzione della giornata lavorativa di 7 ore, il recupero di ulteriori 7 ore da concordare con il coordinatore del servizio oltre ad un’indennità di £. 24.000 per ogni notte trascorsa in attività di soggiorno. Costituisce parte del trattamento economico spettante anche la retribuzione integrativa attribuita, in riconoscimento di particolare professionalità e./o impegno dimostrato, dal C.d.A. a titolo di superminimo, ad persona o altra analoga voce retributiva. L’assemblea potrà definire, con apposita delibera, un trattamento economico ulteriore, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati da Legacoop ai sensi dell’art. 2 della legge n. 142./2001. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea potrà deliberare, su proposta del C.d.A., l’erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi individuati dai precedenti commi del presente articolo, di ulteriori trattamenti economici mediante:

  • integrazione delle retribuzioni,
  • aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 6 Infrazioni e sanzioni disciplinari.

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo. In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il C.d.A. può in qualsiasi momento proporre all’approvazione dell’assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente Nei casi di infrazione di particolare gravità, il C.d.A. potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Art. 7 Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti.

La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato d’impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell’attività dell’azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da: a. contrazione o sospensione dell’attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa; b. situazioni temporanee di mercato; c. crisi economiche settoriali e locali; d. carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati. Nei casi in cui al presente articolo, l’assemblea potrà deliberare, su proposta del C.d.A:, un piano di crisi aziendale con l’indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto è possibile i livelli occupazionali. Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale. Se necessario, l’assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere comunque inferiore al 30% del trattamento globalmente previsto del Contratto collettivo nazionale applicabile. Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’assemblea, il C.d.A. potrà tener conto delle situazioni di particolare indigenza in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati. In funzione del superamento dello stato di crisi, l’assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate, di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative. Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell’occupazione, alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L’assemblea potrà differenziare l’applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE

Art. 8 – Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Ai sensi dell’articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge. Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. Del Codice civile e nell’articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.

Art. 9 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato

Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera non caratterizzata da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento. La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive e organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.

Art. 10 – Trattamento economico

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante:

  • integrazione del compenso
  • aumento gratuito del capitale sociale

Art. 11 – Modalità di svolgimento dell’incarico.

Nello svolgimento dell’incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell’incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e./o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell’incarico a terzi.

Art. 12 – Obblighi del socio

Prima dell’accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell’ambito di attività della cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del C.d.A. garantire il pieno perseguimento dell’incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

Art. 13 – Rinvio

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui al precedente articolo … si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo.

Art. 14 – Revoca e scioglimento del rapporto.

L’accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell’incarico stesso.

NORME FINALI

Art. 15 – Decorrenza degli effetti del regolamento

Il presente regolamento interno, approvato dall’assemblea in data … ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno … Il presente regolamento non si applica nei confronti dei soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei confronti dei quali la cooperativa è tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Art. 16 – Modificazione del regolamento.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci. Viareggio 25/06/02

Lascia un commento